aggiornamento passaggio di proprietà
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si Andrea, intendevo che avendo un atto di vendita, il venditore ha deciso di vendere, quindi non credo possa andare a riprendersi l'auto come suggeriva Pik.
per il passaggio al pra non basta il solo atto di vendita, deve fare un altro atto che + o meno è la stessa cosa ma che si chiama atto a tutela del venditore o una roba del genere...
il problema è..."chi glielo dice al mio cliente?" lui giustamente fa notare che in quel periodo non aveva neanche la facoltà di firmare perchè essendo in procedura concorsuale ogni potere era i mano al liquidatore, il quale si è preso un sacco di soldi e non ha fatto un tubo!
per il passaggio al pra non basta il solo atto di vendita, deve fare un altro atto che + o meno è la stessa cosa ma che si chiama atto a tutela del venditore o una roba del genere...
il problema è..."chi glielo dice al mio cliente?" lui giustamente fa notare che in quel periodo non aveva neanche la facoltà di firmare perchè essendo in procedura concorsuale ogni potere era i mano al liquidatore, il quale si è preso un sacco di soldi e non ha fatto un tubo!
scusa Minny, ma io insisto;
L'obbligo dell'iscrizione al PRA è a carico dell'acquirente in base agli articoli 93 e 94 del nuovo codice della strada;
Se il tuo cliente è in possesso di un atto che dimostri l'assenza di proprietà del bene, ha diritto all'annullamento di qualsiasi onere pecuniario; riporto i comma 1 e 8 dell'articolo 94
L'obbligo dell'iscrizione al PRA è a carico dell'acquirente in base agli articoli 93 e 94 del nuovo codice della strada;
Se il tuo cliente è in possesso di un atto che dimostri l'assenza di proprietà del bene, ha diritto all'annullamento di qualsiasi onere pecuniario; riporto i comma 1 e 8 dell'articolo 94
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori
Io credo che in mancanza di iscrizione al PRA, la vendita non è stata perfezionata e che quindi l'auto è sempre di proprietà del venditore. Difatti, se nel frattempo l'auto è coinvolta in una infrazione al codice - divieto di sosta, di sorpasso ecc.- a chi va legalmente l'obbligo di pagare la sanzione? Giusto anche quello che dice Gianni relativo agli obblighi dell'acquirente e delle relative sanzioni amministrative a cui va incontro.
esatto Libra, io so che ci vogliono 60gg per l'iscrizione al PRA... e non è che se uno non fa l'iscrizione è esente da tutto... tanto paga quello di prima...libra ha scritto:scusa Minny, ma io insisto;
L'obbligo dell'iscrizione al PRA è a carico dell'acquirente in base agli articoli 93 e 94 del nuovo codice della strada;
Se il tuo cliente è in possesso di un atto che dimostri l'assenza di proprietà del bene, ha diritto all'annullamento di qualsiasi onere pecuniario; riporto i comma 1 e 8 dell'articolo 94
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori
ci sono degli obblighi ( compratore ) che se non vanno rispettati il venditore è esente da rischi..
a me han detto che se tu porti al pra l'atto di vendita le sanzioni non le paghi...poi il pra ti dirà di perfezionare il passaggio...a tue spese visto che l'acquirente è sparito...Mr.Pik ha scritto:Io credo che in mancanza di iscrizione al PRA, la vendita non è stata perfezionata e che quindi l'auto è sempre di proprietà del venditore. Difatti, se nel frattempo l'auto è coinvolta in una infrazione al codice - divieto di sosta, di sorpasso ecc.- a chi va legalmente l'obbligo di pagare la sanzione? Giusto anche quello che dice Gianni relativo agli obblighi dell'acquirente e delle relative sanzioni amministrative a cui va incontro.
così mi han detto.
@libra:sia l'aci che il notaio mi hanno detto che sì è a carico del compratore l'onere, ma il venditore è responsabile in solido se non ha controllato che sia stato fatto...
io vi dico quello che mi dicono...di stè cose non mi occupo e non ci tenevo neanche ad occuparmene uffff!!!!
scusa Pik...ma libra dice che se porti al pra l'atto, il vecchio proprietario nn le paga le sanzioni...Mr.Pik ha scritto:Io credo che in mancanza di iscrizione al PRA, la vendita non è stata perfezionata e che quindi l'auto è sempre di proprietà del venditore. Difatti, se nel frattempo l'auto è coinvolta in una infrazione al codice - divieto di sosta, di sorpasso ecc.- a chi va legalmente l'obbligo di pagare la sanzione? Giusto anche quello che dice Gianni relativo agli obblighi dell'acquirente e delle relative sanzioni amministrative a cui va incontro.
il venditore deve accertarsi che l'iscrizione sia stata fatta, è vero, ma risponde solo di eventuali danni causati dall'acquirente, mentre non risponde di tasse di proprietà/multe/e sanzioni per mancata iscrizione;minny ha scritto: @libra:sia l'aci che il notaio mi hanno detto che sì è a carico del compratore l'onere, ma il venditore è responsabile in solido se non ha controllato che sia stato fatto...
io vi dico quello che mi dicono...di stè cose non mi occupo e non ci tenevo neanche ad occuparmene uffff!!!!
E poi bisogna partire dal presupposto che cambio di proprietà ed iscrizione al PRA sono 2 cose distinte e separate; E' possibile acquistare un'auto e non iscriverla al PRA...nessuno ti obbliga a farlo; l'iscrizione diventa obbligatoria quando deciderai di circolare, ma fino a quel momento non è necessaria; il CDP attesta la proprietà del bene, la carta di circolazione invece le caratteristiche e l'omologazione del bene.libra ha scritto:il venditore deve accertarsi che l'iscrizione sia stata fatta, è vero, ma risponde solo di eventuali danni causati dall'acquirente, mentre non risponde di tasse di proprietà/multe/e sanzioni per mancata iscrizione;minny ha scritto: @libra:sia l'aci che il notaio mi hanno detto che sì è a carico del compratore l'onere, ma il venditore è responsabile in solido se non ha controllato che sia stato fatto...
io vi dico quello che mi dicono...di stè cose non mi occupo e non ci tenevo neanche ad occuparmene uffff!!!!