no quello è il preservativo che non si deve mettere nel portafoglibitto ha scritto:basta non mettere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni...apsa ha scritto: Comodo da portare nel portafogli, per esempio; non soffre di "smagnetizzazioni" tipiche delle carte di credito, non ingombra più di tanto, ma contiene parecchia roba.
Diciamo pure che fino a non molto tempo fa poteva essere un valido sostituto delle memorie USB (pen-drive) :faroah:
non credo che resista un granchè alle flessioni
Cose spiacevoli
Moderatore: Moderatore
"Baci da Dio!"
"Beh, sì... Lui ha preso tante cose da me!"
"Beh, sì... Lui ha preso tante cose da me!"
Mi stava per partire una battuta scostumatisssssssssssima...... :flower: :flower: :flower: :flower:jangiri ha scritto:no quello è il preservativo che non si deve [l]mettere nel portafogli[/l]bitto ha scritto:basta non mettere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni...apsa ha scritto: Comodo da portare nel portafogli, per esempio; non soffre di "smagnetizzazioni" tipiche delle carte di credito, non ingombra più di tanto, ma contiene parecchia roba.
Diciamo pure che fino a non molto tempo fa poteva essere un valido sostituto delle memorie USB (pen-drive) :faroah:
non credo che resista un granchè alle flessioni
A scuola andavo sempre benissimo.
Era al ritorno che spesso mi perdevo.
Andrea
Era al ritorno che spesso mi perdevo.
Andrea
Interessante questo articolo :flower:
http://it.wikipedia.org/wiki/Diffamazione
E estratto dal Codice Penale:
http://it.wikipedia.org/wiki/Diffamazione
E estratto dal Codice Penale:
Art. 594 Ingiuria
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.
Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.
Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 596 bis Diffamazione col mezzo della stampa
Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 595.
...
...
Art. 599 Ritorsione e provocazione
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice puo' dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
A scuola andavo sempre benissimo.
Era al ritorno che spesso mi perdevo.
Andrea
Era al ritorno che spesso mi perdevo.
Andrea