fa rabbrividire

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kodak
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#46 Messaggio da kodak »

daniele ha scritto:
cometa rossa ha scritto: Ma la mia considerazione è un'altra. L'unica parte della scuola che funziona bene ed in linea ( forse meglio) del resto d'Europa sono le elementari; bisognava proprio toccare quelle per recuperare un po' di soldi, che è l'unico scopo della riforma?
e aggiungo: c'è bisogno poi di creare classi separate tra italiani e figli di extracomunitari? Non sarebbero bastati per questi bambini dei semplici pre-corsi per poi inserirli nelle normali aule?

Un provvedimento del genere, che viene dalla destra e in particolare dalla lega, fa pensare davvero male.
come si dice ... a pensare male non si sbaglia mai!!!!
Nella vita ci vuole culo, o ce l’hai o te lo fanno!!!
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Mr.Pik
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#47 Messaggio da Mr.Pik »

cometa rossa ha scritto:e non so se un maestro unico sia in grado, come resistenza psicologica, di tenere una classe di scalmanati. Inoltre non so se un maestro unico possa garantire il tempo pieno. Se un maestro unico è in grado di tenere una classe e garantire il tempo pieno, ben venga; altrimenti la cosa sarà un disastro.
Mauro, come al solito la pensiamo allo stesso modo. L'unica cosa sulla quale credo che tu sia poco informato è che non sarebbe previsto per il maestro unico il tempo pieno. Il tempo pieno - che dovrebbe aumentare in assoluto - sarebbe appannaggio dei secondi e terzi maestri che rimarrebbero liberi. Questa è una cosa che i detrattori del decreto dimenticano spesso, dicendo che andrebbero ad ingrossare le file dei disoccupati.
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#48 Messaggio da erby »

marione ha scritto:
E qualcuno mi spiega perfavore perchè protestano quelli dell'università ??
o .. :blackeye:

tagli di spese che non permettono nuovi strumenti

per la ricerca....taglio indiscriminato di risorse per gli esami,
taglio di spese per il materiale didattico,
tagli di spese per corsi aggiornamento per i docenti

...

ma ....con tutti i giornali che ti capitano
sottocchio tutti i di
che ne parlano in lungo ed in largo..
non ne hai sbirciato nemmeno uno?
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#49 Messaggio da cometa rossa »

Mr.Pik ha scritto:
cometa rossa ha scritto:e non so se un maestro unico sia in grado, come resistenza psicologica, di tenere una classe di scalmanati. Inoltre non so se un maestro unico possa garantire il tempo pieno. Se un maestro unico è in grado di tenere una classe e garantire il tempo pieno, ben venga; altrimenti la cosa sarà un disastro.
Mauro, come al solito la pensiamo allo stesso modo. L'unica cosa sulla quale credo che tu sia poco informato è che non sarebbe previsto per il maestro unico il tempo pieno. Il tempo pieno - che dovrebbe aumentare in assoluto - sarebbe appannaggio dei secondi e terzi maestri che rimarrebbero liberi. Questa è una cosa che i detrattori del decreto dimenticano spesso, dicendo che andrebbero ad ingrossare le file dei disoccupati.
Ammetto di non essere informato ( non ho letto molto in questi giorni, e, ti dirò, la cosa mi ha fatto solo bene :-P).
Quindi, se non ho capito male, intendi che si alternano 2-3 maestri nell'arco della giornata ma ognuno tiene la classe da solo? Può essere un metodo valido ( sempre se i genitori fanno i loro doveri con i figli indisciplinati)
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#50 Messaggio da Ago »

daniele ha scritto:come sospettavo ieri, qaundo ancora non avevo visto questo video. Mi sembrava una cosa troppo organizzata per essere vera. Un'americanata insomma.
Qui la smentita:

http://it.youtube.com/watch?v=zCgwcUseZ ... re=channel
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#51 Messaggio da Ago »

daniele ha scritto:
A piazza navona c'è stato inizialmente un primo attacco dei fascisti (vigliacchi) contro ragazzini minorenni delle scuole medie.

A questo punto, informati via cellulare, sono arrivati in soccorso gli studenti universitari (fratelli, sorelle, amici dei bambini picchiati) ai quali poi si sono aggiunti anche elementi dei centri sociali. I fascisti (che erano poche decine) hanno avuto rapidamente la peggio, nonostante le mazze che avevano nascoste(?) sul camion, e solo allora la polizia è intervenuta per evitare un pubblico linciaggio.
Quello che è successo in piazza è ben chiaro in questo video:

http://it.youtube.com/watch?v=5wTeI_tat ... re=channel

Se poi prima han picchiato dei fanciullini non lo so, ma personalmente ne dubito.
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#52 Messaggio da daniele »

Ago ha scritto:
daniele ha scritto:come sospettavo ieri, qaundo ancora non avevo visto questo video. Mi sembrava una cosa troppo organizzata per essere vera. Un'americanata insomma.
Qui la smentita:

http://it.youtube.com/watch?v=zCgwcUseZ ... re=channel
ma per fortuna, sarebbe stata una cosa troppo grave da tollerare.

In ogni caso nulla cambia riguardo le considerazioni di sopra.
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#53 Messaggio da Ago »

daniele ha scritto:
e aggiungo: c'è bisogno poi di creare classi separate tra italiani e figli di extracomunitari? Non sarebbero bastati per questi bambini dei semplici pre-corsi per poi inserirli nelle normali aule?

Un provvedimento del genere, che viene dalla destra e in particolare dalla lega, fa pensare davvero male.
Le solite fregnacce.....

Per fortuna a sinistra ci sono anche teste-pensanti:

http://blog.wolfstep.cc/index.php?subac ... m=&ucat=76&
Ultima modifica di Ago il 03/11/2008, 15:05, modificato 1 volta in totale.
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#54 Messaggio da Ago »

daniele ha scritto: In un periodo di recessione, le altre nazioni europee stanno investendo sull'istruzione, sull'università e sulla ricerca (Sarkozy ne è un esempio) mentre in Italia è terreno di tagli per finaziare le banche.
Dillo ai tuoi amichetti sinistri, le banche son cosa loro, se non te ne fossi accorto:

http://www.wolfstep.cc/page/3

nel dettaglio:

http://italy.suite101.com/article.cfm/e ... _the_books

(sempre dal blog del tizio molto di sinistra)
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#55 Messaggio da Mr.Pik »

daniele ha scritto: In un periodo di recessione, le altre nazioni europee stanno investendo sull'istruzione, sull'università e sulla ricerca (Sarkozy ne è un esempio) mentre in Italia è terreno di tagli per finaziare le banche.
Forse dimentichi che l'80% degli italiani ha uno o più conti correnti in queste banche con i propi risparmi: se crollano le banche, crollano anche i risparmi.


daniele ha scritto:Per quanto riguarda il portare i bambini delle elementari in piazza, quello sì, mi sembra un po' troppo eccessivo.
Evviva! Hai visto Daniele che alla fine abbiamo trovato un punto di incontro?
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apsa
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#56 Messaggio da apsa »

Qualcuno di voi ha letto il Decreto Gelmini ?

http://www.governo.it/Governo/Provvedim ... sp?d=40106
DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del
comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita'
applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e'
espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente
articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del
tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti
concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per
l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.

Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Mi dite dov'é che si parla di classi separate ?
A scuola andavo sempre benissimo.
Era al ritorno che spesso mi perdevo.


Andrea
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#57 Messaggio da daniele »

Ago ha scritto:
Primo, puoi mettere tutti i video che vuoi, ma tu non hai avuto amici e famigliari sul posto e per fortuna che i giovani presenti erano tanti, troppi per far passare indisturbate le buffonate che hanno raccontato sia il governo, la polizia e i simpatizzanti di estrema destra.

Secondo, anche se fosse che le banche appartengono a personaggi di sinistra, allora per questo motivo non si potrebbe criticare Berlusconi che vuole fare tagli alla scuola pubblica per darli ad eventuali personaggi di sinistra? a me, e agli studenti, cosa entrerebbe in tasca? Bisogna sempre ragionare stando sui binari destra o sinistra?

La merda sta anche a sinistra, Veltroni per me è un buffone alla pari dell'amico Berlusconi: è per questo che mi auguro un ricambio totale dell'attuale classe poilitica, nonché un suo "svecchiamento" .
Ultima modifica di daniele il 03/11/2008, 15:33, modificato 1 volta in totale.
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apsa
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#58 Messaggio da apsa »

apsa ha scritto:Qualcuno di voi ha letto il Decreto Gelmini ?

http://www.governo.it/Governo/Provvedim ... sp?d=40106
DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del
comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita'
applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e'
espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente
articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del
tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti
concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per
l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.

Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Mi dite dov'é che si parla di classi separate ?
Se proprio insistete, farò un lavoraccio di scansione e vi farò avere il testo definitivo così come é stato approvato sia al Senato che alla CamDep. A meno che non lo si trovi già convertito in formato testo editabile :flower:
A scuola andavo sempre benissimo.
Era al ritorno che spesso mi perdevo.


Andrea
erby
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#59 Messaggio da erby »

daniele ha scritto:


La merda sta anche a sinistra, Veltroni per me è un buffone alla pari dell'amico Berlusconi: è per questo che mi auguro un ricambio totale dell'attuale classe poilitica, nonché un suo "svecchiamento" .
BERLUSCA se lo dovemo tenè per altri 4 anni....
:alien:
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apsa
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#60 Messaggio da apsa »

erby ha scritto:
daniele ha scritto:
La merda sta anche a sinistra, Veltroni per me è un buffone alla pari dell'amico Berlusconi: è per questo che mi auguro un ricambio totale dell'attuale classe poilitica, nonché un suo "svecchiamento" .
BERLUSCA se lo dovemo tenè per altri 4 anni....
:alien:
E menomale! L'itaglia é famosa all'estero per l'evanescenza dei suoi Governi.
Un pò dappertutto si usa il modo di dire "dura quanto un governo in italia" per tutte quelle cose che non durano quanto ci si sarebbe dovurto aspettare :flower:
A scuola andavo sempre benissimo.
Era al ritorno che spesso mi perdevo.


Andrea
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